IMPOSTA DI
REGISTRO
L’imposta di
registro è un tributo indiretto dovuto per la registrazione di atti giuridici quali
l’acquisto di una casa o i contratti di locazione presso l'Agenzia delle
Entrate (prima era effettuata presso l'Ufficio del Registro).
Le imposte
indirette non colpiscono la ricchezza del cliente in modo diretto, ma lo
scambio di beni o i trasferimenti di ricchezza. L’imposta di registro colpisce
i trasferimenti di ricchezza ed è applicato in alternativa all’IVA. L’ammontare
dell’imposta varia in base all’atto da registrare e può essere fissa o
variabile.
La vendita e la locazione rientrano entrambe nella categoria degli "Atti soggetti a registrazione in termine fisso", e sono soggette a limiti entro i quali presentare la richiesta di registrazione.
- Vendita: Per quanto riguarda la vendita di immobili, come il contratto di compravendita, l'atto deve essere registrato entro 20 giorni dall'esecuzione.
- Locazione: Quando si tratta di contratti di locazione di immobili, l'atto deve essere registrato entro un termine fisso dalla data di esecuzione del contratto. In genere, il termine è di 30 giorni dall'esecuzione del contratto.
In entrambi i
casi, se non viene rispettato il termine di registrazione, potrebbero essere
applicate sanzioni o interessi di mora. È quindi importante assicurarsi di
effettuare la registrazione nei tempi previsti dalla legge.
- Fissa: importo fisso a prescindere dal valore dell'atto (vedi sotto per importi). Il presupposto è la prestazione del servizio amministrativo di registrazione.
- Minima: importo minimo da versare quando si effettua la prima registrazione. L'importo è uguale alla fissa.
- Predeterminata: importo predefinito dalla legge in base alla tipologia del bene oggetto dell'atto (es. autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni).
- Proporzionale: importo percentuale sul valore dell'atto da registrare, nel quale vi è una realizzazione di un atto o di un'operazione e la base imponibile è sul valore dell'atto.
dal |
fissa |
locazioni |
fabbricati % |
prima casa % |
terreni edificabili % |
terreni agricoli % |
ipotecaria % |
catastale % |
01/01/2014 |
euro 200,00 |
*2% con minimo euro *67,00 *a seconda della categoria dell'immobile |
9 con minimo euro 1.000,00 |
2 con minimo euro 1.000,00 |
9 con minimo euro 1.000,00 |
15 con minimo euro 1.000,00 |
imposta fissa euro 50,00 o 2% |
*imposta fissa euro 50,00 o 1% |
Imposta di registro sulla prima casa
Le modalità di
applicazione dell’imposta di registro sulla prima casa cambiano se l’acquisto è
effettuato da un privato o da una società. Se l’acquisto è dell’immobile è
effettuato da un privato, l’imposta è pari al 2% del valore dell’immobile (con
un minimo di 1000 euro). L’acquirente può richiedere la determinazione della
base imponibile a partire dalla rendita catastale valutata, indipendentemente
dal prezzo che è stato concordato.
Per quel che
riguarda le imprese, l’Iva si applica per:
- le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento di ripristino oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva;
- cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva.
Imposta di
registro sulla seconda casa
Per l’acquisto
della seconda casa presso un privato o presso una ditta esente da Iva l’imposta
di registro da pagare è pari al 9% (con un minimo di 1000 euro). Nel caso di
acquisto presso una ditta soggetta a Iva, l’aliquota sarà pari al 10%, mentre
l’imposta di registro sarà fissa a 200 euro.
Imposta di
registro e contratto di locazione
I contratti di
locazione e affitto di beni immobili devono essere registrati dall’affittuario (conduttore),
o dal proprietario (locatore), indipendentemente dall’ammontare del canone. Per
i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno è prevista
l’esenzione. Il termine per la registrazione dei contratti di locazione è di 30
giorni dalla data di stipula. Per le locazioni fra privati di immobili
abitativi, è possibile optare per la cedolare secca, con il versamento di
un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali e delle imposte di
registro e di bollo (il locatore versa direttamente all’Agenzia delle Entrate).
Senza cedolare secca, l’imposta di registro per le locazioni varia a seconda dell’immobile locato:
- fabbricati a uso abitativo: l’aliquota è pari al 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità;
- fondi rustici: l’aliquota è pari allo 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità;
- fabbricati strumentali con locazione effettuata da soggetti passivi Iva: l’aliquota è pari all’1% del canone annuo;
- altri immobili: l’aliquota è pari al 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.